22 Febbraio 2025

Riflettere sulla Costituzione Italiana, con l’avv. Quintavalli. Lunedì 24 Febbraio 2025.

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Riflettere sulla Costituzione Italiana, la legge fondamentale alla base della società civile e politica, è sempre un’occasione per accrescere la nostra consapevolezza di cittadini responsabili e attivi.
Così, lunedì 24 febbraio, alle ore 17, in Sala Colombo (Via del Giardino), UNITRE Barga invita alla conferenza tenuta dall’Avv. Fabio Quintavalli “La Costituzione tra diritti inviolabili della persona e doveri inderogabili di solidarietà”, Sarà analizzato l’Art.2,

  • “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

È la porta d’ingresso nel nostro ordinamento dei diritti inviolabili della persona, così come dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, collante della comunità repubblicana.

 L’avvocato lo scorso anno ci parlò dell’articolo 1.


Il discorso sarà arricchito anche facendo riferimento ad esempi pratici riferiti a sentenze della Corte Costituzionale.

L’ Avv. Quintavalli è appassionato di Diritto Costituzionale.
Dopo essersi diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale “Alberto Magri” di Barga, nel 2002 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza alla Facoltà “La Sapienza” di Pisa e dal 2005 ha aperto uno Studio Legale a Barga dove esercita la professione di Avvocato.



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Dal sito  www.brocardi.it     –    Art. 2 costituzione – Brocardi.it

La Carta Costituzionale contiene, all’interno dei primi dodici articoli, i principi fondamentali dell’ordinamento repubblicano.

A differenza di altre Costituzioni straniere, il Costituente ha preferito inserire tali principi direttamente nel testo della Carta fondamentale, senza cioè relegarli in un preambolo separato, al fine di evitare qualsiasi dubbio sull’ampiezza della propria efficacia e sulla immediata applicabilità.

Così facendo, i principi non fungono solamente da criteri guida cui i poteri pubblici devono conformarsi, ma altresì come norme che vincolano l’interprete.

Per quanto riguarda l’articolo in questione, esso è sicuramente uno dei più importanti, almeno a livello dichiarativo, di tutta la Costituzione.

Dispositivo dell’art. 2 Costituzione

FontiCostituzionePrincipi fondamentali –

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo [4, 13 ss.], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss.], e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [4, 23, 4144, 5254; c.c. 834-839, 1175, 1176, 1900 3](1).

Per quanto riguarda l’articolo in questione, esso è sicuramente uno dei più importanti, almeno a livello dichiarativo, di tutta la Costituzione.

diritti inviolabili sono infatti quelle posizioni giuridiche da ritenersi essenziali per qualsiasi forma di convivenza associata. Esse sono insite nella stessa natura umana e vengono tutelate a prescindere da qualsiasi legge, costituzionale o meno.
I diritti inviolabili sono dunque imprescindibili, ed ogni modifica atta a limitarli non rappresenterebbe una semplice revisione costituzionale, bensì un vero e proprio sovvertimento dello Stato repubblicano.
Essi sono riconosciuti sia all’uomo come singolo (diritto al nome, all’onore, alla libera manifestazione del pensiero), sia come membro di formazioni sociali (diritto di associazione e di riunione ecc.).
Inoltre i diritti fondamentali, per poter essere qualificati come tali, non possono essere oggetto di revisione costituzionale, dato che che rappresentano una impalcatura essenziale di ogni forma di Stato repubblicana, sono indisponibili, intrasmissibili ed irrinunciabili da parte dei loro titolari e, non da ultimo, sono imprescrittibili.

L’articolo 2 è una vera e propria norma di apertura, che consente di attribuire i connotati di diritto fondamentale anche ad altre libertà e valori personali non espressamente tutelai dalla Costituzione che, per i mutati costumi sociali, richiedono un riconoscimento pari a quello dei diritti espressamente delineati, come ad esempio il diritto alla riservatezza informatica.
Viene dunque declinato il principio generale del libero sviluppo della personalità, in radi di integrare le singole norme costituzionali sui diritti. La stessa Corte Costituzionale  ha d’altronde spesso ribadito tale concetto, sia basandosi sull’articolo in esame, sia richiamandosi ad esso per attribuire rango costituzionale ad ulteriori diritti fondamentali riconosciuti in trattati e convenzioni internazionali.

Tra i vari diritti fondamentali è tuttavia spesso operare un bilanciamento, onde valutare quale tra i due meriti prevalenza. Per citare un esempio, si può fare riferimento alla contrapposizione che sovente si presenta tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, che ha reso necessario chiarire come il diritto di cronaca debba presentare i requisiti di verità, continenza e pertinenza.

Fra i diritti della personalità più comuni si suole annoverare il diritto alla vita ed alla integrità fisica, il diritto all’integrità morale (ovvero le prerogative che connotano la personalità di una persona, come il decoro, l’onore, il prestigio e la reputazione), il diritto all’immagine (tutelato dall’articolo 10 c.c., secondo cui è data la possibilità di impedire ad altri di far uso o di abusare della propria immagine), il diritto al nome (articolo 22 Cost., nonché dai primi articoli del codice civile, che provvedono a garantire l’uso del proprio nome e dello pseudonimo.

Da ultimo, il principio di solidarietà trova molteplici applicazioni in molti rami dell’ordinamento. Basti pensare alla funzione del risarcimento dei danni, che, grazie al principio solidaristico, impone di qualificare l’istituto come meramente riparatorio e non come sanzionatorio, provvedendosi ad addebitare al danneggiante solo i danni prevedibili o che comunque derivino dalla sua condotta.


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OSSERVAZIONI CRITICHE VERSO L’ARTICOLO 2                                                                                        

L’articolo 2 è considerato un principio cardine della Costituzione, ma la sua formulazione ampia e aperta ha generato dibattiti dottrinali e interpretativi che ancora oggi influenzano il diritto costituzionale e la giurisprudenza.

Nel corso degli anni, giuristi e studiosi hanno sollevato alcune osservazioni critiche, tra cui:

  1. Indeterminatezza e genericità
  • L’articolo utilizza espressioni molto ampie, come “diritti inviolabili dell’uomo” e “doveri inderogabili di solidarietà”, senza specificare esattamente quali siano questi diritti e doveri.
  • Ciò ha reso necessaria un’interpretazione giurisprudenziale per chiarirne il significato, affidando alla Corte Costituzionale e alla giurisprudenza il compito di definirne l’applicazione concreta.
  1. Il problema dell’origine dei diritti inviolabili
  • L’articolo non attribuisce alla Repubblica il compito di “concedere” i diritti, ma solo di riconoscerli, implicando che essi esistano a prescindere dalla legge positiva.
  • Questa impostazione ha generato dibattiti filosofici e giuridici sul fondamento di tali diritti: derivano da una fonte naturale, da principi etici universali o da una tradizione culturale e storica?
  1. Possibile squilibrio tra diritti e doveri
  • Mentre il primo comma enfatizza il riconoscimento e la garanzia dei diritti, il secondo comma introduce i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
  • Alcuni studiosi hanno rilevato che nella prassi si è spesso dato maggior peso ai diritti rispetto ai doveri, con il rischio di un’interpretazione che favorisca un individualismo giuridico a scapito dell’interesse collettivo.
  1. Il concetto di “solidarietà”
  • La nozione di solidarietà politica, economica e sociale è ampia e aperta a diverse interpretazioni.
  • Il rischio è che tale concetto venga applicato in modo discrezionale o ideologico, rendendo difficile stabilire limiti precisi all’intervento dello Stato nel bilanciamento tra diritti individuali e doveri collettivi.
  1. L’interazione con altri articoli costituzionali
  • Alcuni critici hanno evidenziato che l’articolo 2, in combinazione con altri articoli (come il 3 sulla pari dignità e l’uguaglianza e il 41 sulla libertà economica), può generare conflitti interpretativi.
  • Ad esempio, fino a che punto il dovere di solidarietà economica può giustificare un intervento statale nella libertà di impresa?

 

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